Statuto

MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE STATUTO

CAPO I       – FINALITÀ ED EMBLEMA

CAPO II     – GLI ISCRITTI E GLI ADERENTI

CAPO III    – DIRITTI E DOVERI DELL’ISCRITTO

CAPO IV    – ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

  • LA SEZIONE
  • LA FEDERAZIONE
  • IL COORDINAMENTO REGIONALE

CAPO V     – ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO

  • IL COMITATO CENTRALE
  • LA SEGRETERIA NAZIONALE
  • LA GIUNTA DI PRESIDENZA ONORARIA NAZIONALE
  • IL SEGRETARIO NAZIONALE CAPO VI                   
  • IL CONGRESSO NAZIONALE

CAPO VII – ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

  • ORGANI LEGITTIMATI AL DEFERIMENTO
  • SANZIONI DISCIPLINARI E RICHIESTE AMMISSIONE
  • PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED EVENTUALI REVOCHE
  • MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI
  • TERMINI A DIFESA
  • DURATA DEI PROCEDIMENTI
  • GRADI DI GIUDIZIO
  • L’ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI

CAPO VIII – ORGANI AMMINISTRATIVI

CAPO IX                   

  • GLI ELETTI

CAPO X

  • IL COORDINAMENTO FEMMINILE CAPO XI
  • IL COORDINAMENTO GIOVANILE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

II Movimento Sociale Fiamma Tricolore (Partito politico) è un’organizzazione politica, ispirata a una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella sua prospettiva di una più vasta missione occidentale, europea, mediterranea. Il MSFT si propone la realizzazione dello Stato Nazionale del Lavoro, per il raggiungimento – mediante l’alternativa corporativa – dei più vasti traguardi di giustizia sociale e di elevazione umana, nel rispetto della libertà per tutti e nell’armonia dell’ordine con la libertà.

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha sede legale in Via Rosolino Pilo n. 14 – 95128 CATANIA Codice fiscale 97119160584

Art. 2

L’emblema del MSFT è “Acronimo di goccia a tre colori, verde bianco e rosso, compreso tra le diciture “Fiamma” e “Tricolore”, il tutto racchiuso da bardatura cerchiata in nero”, si riserva di utilizzare eventuali altri simboli acronimi di fiamme, anche stilizzate, per esigenze elettorali e propagandistiche.

Art.3

II Patrimonio del Movimento Sociale Fiamma Tricolore è costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento delle sue finalità, l’Organizzazione dispone delle seguenti entrate:

  • quote annuali versate dagli iscritti;- contributi ed elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
  • rendite di beni immobili e mobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo;
  • introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Diversamente possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati dal Comitato Centrale per l’ammissione e iscrizione annuale. Essi sono considerati a fondo perduto, non ripetibili in qualunque caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Organizzazione. Né in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione dall’Organizzazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti effettuati a favore dell’Organizzazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

CAPO II – GLI ISCRITTI E GLI ADERENTI

Art. 4

L’aderente si iscrive come tale al Partito, ha il dovere di versare una quota annuale ridotta. Può partecipare a tutte le attività sociali e pubbliche del Partito e, avendo diritto di parola nelle assemblee, non ha diritti di elettorato attivo e passivo né può ricoprire incarichi fiduciari nell’organizzazione del Partito. La qualifica di aderente è soggetta a rinnovo annuale, la decadenza è automatica nel caso di attività e/o dichiarazioni che siano di nocumento dell’immagine dei militanti e dirigenti e quindi più in generale del Partito. La decadenza dell’aderente può essere proposta al Segretario Nazionale, dai Segretari o Commissari di Sezione e Federazione. L’iscritto che annualmente versa la quota d’iscrizione e opera partecipando attivamente come militante del Movimento ha tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Possono iscriversi al Movimento Sociale Fiamma Tricolore coloro che, condividendone i principi, intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione. L’iscrizione avviene sottoscrivendo l’apposita richiesta presso la sezione di appartenenza in base alla residenza, o in mancanza, a quella più

vicina alla residenza stessa. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi entro due mesi la Commissione di Accettazione e Vigilanza. In caso di reiezione della domanda l’interessato può ricorrete entro 30 giorni alla C.C.D. L’iscrizione decade con la fine dell’anno solare cui la stessa si riferisce ed è rinnovabile entro il 30 aprile dell’anno successivo con l’assenso degli organi preposti di cui al capoverso precedente. L’Iscrizione va rinnovata annualmente. Il trasferimento da una sezione all’altra è consentito solo nel caso siano d’accordo i segretari di entrambe le sezioni e di esso va dato comunicazione alla Federazione provinciale. L’adesione e l’iscrizione al Partito, tanto dell’aderente quanto del militante, può avvenire attraverso la sottoscrizione dell’apposita domanda di adesione presentata:

  • al Segretario o Commissario Sezionale e Federale;
  • al Segretario Nazionale (quindi presentata all’ufficio nazionale per il tesseramento per posta o tramite sito internet del Partito); in questo caso gli organi di accettazione federali e nazionali, che devono essere debitamente informati dell’adesione così avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, hanno il potere di accettazione/ratifica o veto (in questo caso motivato per iscritto) da esercitarsi entro il termine di 30 giorni; agli organi periferici verranno contestualmente assegnate le quote di pertinenza dall’ufficio nazionale per il tesseramento.

Il rinnovo dell’iscrizione deve perentoriamente essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Gli iscritti e gli aderenti nello svolgimento dell’attività politica per il Movimento hanno l’obbligo di adottare comportamenti che non siano lesivi dell’immagine esterna del Movimento medesimo, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. E’ pertanto espressamente vietato a iscritti e aderenti di porre in essere nelle manifestazioni pubbliche le condotte sanzionate penalmente dalle vigenti leggi o comunque condotte tali che possano arrecare pregiudizio al Partito.

Art 4 bis

Possono diventare iscritti i cittadini italiani ovvero tutti i cittadini dell’Unione europea residentiin Italia ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero gli Italiani iscritti all’AIRE che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, che condividano le finalità politiche del Partito accettando le regole del presente Statuto e dei regolamenti di esecuzione ove esistenti e che non risultino, al momento dell’iscrizione e nel corso del relativo procedimento, aderenti ad alcun Partito politico o anche ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli del MSFT. Non possono essere iscritti e non possono essere candidabili nelle liste del Partito ne’ partecipare alle assemblee elettive coloro contro cui sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna per corruzione o concussione o nei cui confronti siano state disposte le misure previste dall’Antimafia.

Accolta la domanda d’iscrizione, l’iscritto assume i doveri e acquista i diritti associativi previsti dal presente statuto. La qualità di iscritto deve risultare da apposito registro, anche digitale, che sarà tenuto dal segretario nazionale o dal segretario amministrativo e conservato presso la sede del Partito.

Tutti gli iscritti saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dal Comitato Centrale.

La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui e’ avvenuta, fino al 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui e’ stata presentata e accettata la domanda. Le successive iscrizioni, in caso di loro rinnovo, da effettuarsi a partire dal mese di gennaio di ciascun anno, avranno parimenti scadenza il 30 aprile dell’anno seguente.

L’elenco degli iscritti non e’ segreto. I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall’anagrafica del Partito, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso nel rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del regolamento UE n. GDPR 679/2016 e successive modificazioni in materia di  tutela  dei dati personali.

All’atto dell’iscrizione il richiedente firma la presa visione e l’accettazione dei contenuti dello statuto del MSFT.

All’atto dell’iscrizione il richiedente autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di   protezione dei dati personali e successive modificazioni e per il perseguimento degli scopi statutari, così come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 e successive modificazioni.

I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalità:

  1. consentire a partecipare alla vita del Partito;
  2. censire l’iscritto nel database del Partito ai fini gestionali e organizzativi;
  3. consentire l’effettivo pieno esercizio del presente statuto;
  4. attivare procedimenti disciplinari;
  5. adempimenti previsti dagli obblighi di legge;

La protezione dei dati personali e’ assicurata in conformità di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il MSFT garantisce la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno e ai bilanci (compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di   un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza, di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità, nonché di trasparenza assicurando la pubblicazione on- line delle delibere della direzione nazionale e del Comitato Centrale ( Vedi articolo 3).

Art. 5

La qualità di iscritto, qualunque sia la carica ricoperta, si perde per:

  1. dimissioni, incompatibilità o mancato rinnovo dell’iscrizione;
  2. espulsione per indegnità o per aver danneggiato l’attività del MSFT o la sua immagine, e così pure per aver danneggiato l’immagine di un qualsiasi iscritto avendone denigrato o offeso la dignità, tanto all’interno del MSFT quanto all’esterno, in qualsiasi modo, anche mediante la divulgazione di materiale propagandistico o mediante l’utilizzo di reti informatiche e reti di comunicazione e scambio informazioni sociali (social-networks e web), fatto salvo il diritto ulteriore del MSFT di adire le vie legali.

L’espulsione può avvenire anche per aver turbato l’ordine interno del MSFT o avere posto in essere gravi atti lesivi nei confronti di altri iscritti o aderenti; devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati infamanti o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all’immagine del Movimento e dei suoi iscritti. L’espulsione è disposta dal Segretario Nazionale, deve essere comunicata per iscritto (telegramma, posta raccomandata, o e-mail o comunque qualsiasi comunicazione riscontrabile, compresa l’applicazione WhatsApp)

  • L’aver perseguito criteri ed indirizzi di desistenza o accordo nelle campagne elettorali, ove non preventivamente comunicati, motivati e autorizzati dalla Segreteria Nazionale, o dall’autorità all’uopo delegata;

Art. 6

È incompatibile l’iscrizione al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione:

a – ad altro partito o movimento politico;

b – ad associazioni segrete (massoneria);

c – ad associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità e i programmi del Movimento;

nel caso in cui l’iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati infamanti, purchè la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la qualità di iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione della Segreteria Nazionale; non possono iscriversi al Movimento i minori di anni 14, né, senza alcuna eccezione, coloro che siano stati precedentemente espulsi dallo stesso.

Art. 7

Possono federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, in ragione e proporzione concordate con la Segreteria Nazionale, gruppi, comitati, associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie forze all’iniziativa politica del Movimento. La volontà di federarsi deve essere espressa attraverso una dichiarazione pubblica e attraverso la consegna dello Statuto alla Segreteria Nazionale che esprimerà sulla stessa motivata e pregiudiziale parere. Per le norme congressuali si rimanda all’art. 31.

CAPO III – DIRITTI E DOVERI DELL’ISCRITTO

Art. 8

Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto. L’iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi nove mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione. L’iscritto   esercita   altresì   il   diritto   di   elettorato   attivo   decorsi sei mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione.

Art. 9

Gli iscritti cui spetta l’elettorato attivo e passivo operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente. I reduci della RSI e i familiari dei giovani caduti negli anni di piombo, su richiesta di adesione, ricevono la tessera a titolo onorifico.

Art. 10

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto e i regolamenti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore deliberati dagli organi competenti. Tutti devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle loro reali possibilità, prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti al Movimento hanno il dovere di solidarietà e di assistenza reciproca. Gli eletti e tutti coloro che ricoprono incarichi remunerati in nome e per conto del Partito, presso Amministrazioni pubbliche o private ed Enti locali verseranno il 10% degli emolumenti percepiti per la loro carica agli organismi territorialmente competenti; per i Parlamentari nazionali ed europei o per altri incarichi di analogo livello la quota da versare alla Segreteria Nazionale del Partito è elevata al 25% degli emolumenti percepiti.

Art. 11

Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d’intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per l’assemblea. Ogni iscritto a pieno titolo può rivolgere istanza a ogni organo del Movimento. Gli iscritti non possono intervenire alle riunioni organizzative di Sezioni o Federazioni diverse da quelle di appartenenza. A tale norma fanno eccezione i componenti del

Comitato Centrale. I Segretari provinciali possono convocare solo iscritti e Sezioni appartenenti alla propria circoscrizione per stabilire iniziative e programmare attività sia interne che esterne.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

Art. 12

II Movimento è organizzato in strutture territoriali che si articolano in:

  • Sezioni;
  • Federazioni Provinciali;
  • Coordinamenti Regionali.

LA SEZIONE

Art. 13

L’unità fondamentale organica del Movimento è la Sezione. La Sezione si costituisce in ambito comunale per iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a cinque, con atto scritto che deve essere comunicato al Segretario/Commissario Federale della Provincia che procede alla nomina di provvisorio commissario sezionale in attesa che si proceda ad indire il congresso sezionale e le relative elezioni degli organi sezionali.

Art. 14

Sono organi della Sezione:

  1. L’Assemblea degli iscritti;
  2. La Giunta sezionale;
  3. II Segretario.

Art.15

L’assemblea degli iscritti elegge il Segretario. Elegge altresì i delegati al Congresso provinciale. Deve essere convocata almeno ogni anno o quando lo richiedano i 3/5 degli iscritti, il Segretario provinciale o il Segretario della Sezione. Può approvare mozioni e ordini del giorno purché sottoscritti dalla maggioranza degli iscritti.

Art. 16

La Giunta sezionale è nominata dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione politica e organizzativa della Sezione stessa. E’ composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina un Vicesegretario.

Art. 17

II Segretario rappresenta e dirige la Sezione, ponendo in essere le iniziative idonee a svilupparla e attuando le disposizioni provenienti dagli organi superiori. Raccoglie le richieste di iscrizione. È eletto ogni due anni dall’Assemblea degli iscritti. Deve presentare una relazione annuale della attività della Sezione agli iscritti, la cui mancata approvazione da parte dell’Assemblea ne provoca la decadenza. Può sospendere nei soli casi di urgenza gli iscritti dall’attività politica, proponendo all’organo Federale competente, entro tre giorni, l’istruttoria della pratica e le relative sanzioni.

LA FEDERAZIONE

Art. 18

La Federazione è l’organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una Provincia. Laddove eccezionali esigenze organizzative lo richiedano, la Segreteria Nazionale

potrà disporre la costituzione di una nuova Federazione su proposta del Dipartimento Organizzazione. Le Federazioni che contano sino a trenta iscritti sono rappresentate da un Commissario nominato dal Segretario nazionale sino all’elezione degli organi federali a seguito di indizione del Congresso Federale.

Art. 19

Sono organi della Federazione:

1 ) II Congresso;

  • La Segreteria Federale;
  • II Segretario Federale;
  • La Commissione di Accettazione e vigilanza.

Art. 20

Il Congresso della Federazione si pronuncia sull’attività politica, organizzativa e amministrativa del Segretario Federale. Discute e approva documenti, ordini del giorno e determina l’indirizzo operativo della Federazione. Elegge, in concomitanza con la celebrazione del Congresso Nazionale nei modi e con tempi stabiliti dalla Segreteria Generale del Congresso, il Segretario Federale, la Commissione di Accettazione e Vigilanza ed i delegati al Congresso Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione. Si riunisce almeno una volta ogni due anni per ogni altro adempimento di natura ordinaria e/o straordinaria.

Art. 21

Partecipano al Congresso della Federazione con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti alla Federazione medesima. Sono ammessi, con solo diritto di parola, gli eletti alle cariche istituzionali, i membri della Segreteria regionale e del Comitato Centrale non iscritti alla Federazione stessa.

Art. 22

La Segreteria è nominata dal Segretario Federale e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune in cui si estende la competenza della Federazione. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva l’approvazione delle stesse da parte del Coordinamento Regionale. Ove ricorrano particolari motivazioni di ordine politico, la ratifica delle liste elettorali è soggetta al parere definitivo della Segreteria Nazionale.

Art. 23

La Commissione di Accettazione e Vigilanza ratifica le richieste di iscrizione pervenute. È composta da un Presidente e due o quattro componenti eletti dal Congresso di Federazione.

Art. 24

La Segreteria Federale è composta da un minimo di sei a un massimo di dodici membri, tra i quali il Segretario provinciale giovanile e la coordinatrice provinciale femminile, nominati dal Segretario. Si riunisce almeno ogni mese o quando ne faccia richiesta il Segretario Federale o, per iscritto, la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse ve redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti. Su invito del Segretario Federale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate a riferire dallo stesso. Nel suo seno viene nominato dal Segretario della Federazione, il Tesoriere e un Vicesegretario.

Art. 25

II Segretario Federale rappresenta l’unità della Federazione, ne è personalmente responsabile e ne indirizza l’attività secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale, le direttive del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. E’ eletto di norma ogni quattro anni dal Congresso Federale.

Art. 26

La Commissione di Accettazione e Vigilanza viene eletta dal Congresso Federale. IL COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 27

II Coordinamento Regionale è l’organo di collegamento tra la Segreteria Nazionale e le Federazioni. Il Coordinamento Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dai Segretari Federali eletti, dai Commissari Federali e dai componenti del Comitato Centrale iscritti nella regione, ed ha il compito di coordinare le attività del Movimento nella Regione.

In attesa dell’elezione del Segretario Regionale che può essere indetta allorché la Regione ha il numero minimo di 50 tesserati per ogni un milione di abitanti ,è il Segretario Nazionale che nomina un Commissario Coordinatore regionale.

Art. 28

II Coordinamento Regionale è diretto e convocato dal Coordinatore Regionale. Si riunisce una volta a trimestre o quando ne facciano richiesta i tre quinti dei suoi componenti, o il Segretario Nazionale, che può presiederne i lavori. Possono partecipare ai lavori del Coordinamento regionale, con solo diritto di parola, i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali o europei, i sindaci, i presidenti delle Province iscritti al Movimento e i componenti del Comitato Centrale.

Art. 29

II Coordinatore Regionale nomina l’Amministratore Regionale e il Collegio dei Revisori dei conti, ai quali spetta il compito di acquisire tutta la documentazione contabile delle Federazioni – ai sensi della normativa vigente.

Art. 30

II Coordinamento Regionale predispone le liste per le elezioni regionali, nazionali ed europee che saranno ratificate dalla Segreteria Nazionale. decide le candidature per quei collegi uninominali i cui confini coincidono con più Province. Dispone gli indirizzi concreti attuativi della politica sul territorio regionale e propone al Segretario Nazionale l’eventuale commissariamento delle Federazioni.

Art. 30 bis – La piattaforma telematica

La Segreteria Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l’allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da apposito regolamento, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo GDPR 679/2016, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

CAPO V – ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO: IL COMITATO CENTRALE

Art. 31

II Comitato Centrale determina le linee dell’azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Dispone il numero dei delegati al Congresso eleggibili dalle Federazioni e delle associazioni federate, nomina il Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso – cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva il regolamento del Congresso, approva le eventuali modifiche allo Statuto anche su esplicita proposta del Segretario Nazionale a maggioranza qualificata del70% +1 degli aventi diritto al voto. Ratifica le candidature elettorali di cui agli articoli precedenti. Elegge la Giunta di Presidenza Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, la Commissione Centrale di Disciplina. Approva la relazione annuale del Segretario Nazionale. Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale, il Comitato Centrale elegge il nuovo Segretario Reggente, impegnandolo alla convocazione straordinaria del Congresso entro un anno. Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni sei mesi, delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte delle Commissioni di lavoro. Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente di Comitato Centrale decade dalla carica.

Art. 32

II Comitato Centrale è composto da venticinque membri eletti dal Congresso, che si siano distinti per particolari meriti nell’azione politica. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale, i componenti della Segreteria Nazionale con diritto di parola. Il Comitato Centrale elegge nel suo seno un Presidente. Si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente, sentito il Segretario Naziona1e, oppure su richiesta della metà più uno dei suoi componenti; in via d’urgenza, è convocato congiuntamente dal presidente del Comitato C.le e dal Segretario Nazionale.

Il Comitato Centrale approva il bilancio preventivo/consuntivo curato dal Segretario Amministrativo corredato della Relazione dei Revisori dei Conti. Una percentuale dei posti del Comitato Centrale è destinata alle quote rosa e sarà in misura del 20%

Art. 32 bis

Alle riunioni del Comitato Centrale partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i Sindaci, Consiglieri regionali, i Presidenti delle Province, i Componenti della Commissione Centrale di Disciplina e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Comitato Centrale è diviso in Commissioni di lavoro che possono riunirsi anche singolarmente, sempre su convocazione del Presidente del Comitato Centrale per l’analisi e/o l’approfondimento di particolari tematiche. Ogni componente del Comitato Centrale è libero di iscriversi e partecipare a non più di due Commissioni di lavoro. Il Presidente della Commissione Centrale di Disciplina partecipa a pieno titolo.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 33

La Segreteria Nazionale viene nominata dal Segretario Nazionale ed è composta da un massimo di sette Componenti   Nazionali di Segreteria oltre al Segretario Nazionale. È l’organo collegiale di natura consultiva che affianca e coadiuva il Segretario Nazionale nell’attuazione della politica del

Movimento. Autorizza la costituzione di nuove Federazioni e predispone il regolamento per i Congressi provinciali straordinari. Il Segretario Nazionale può affidare ai singoli Componenti di Segreteria specifici incarichi per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Detti incarichi devono essere dettagliatamente precisati quanto alle ragioni e alle modalità esecutive e possono

essere revocati in qualsiasi momento. La Segreteria Nazionale è competente ad approvare il materiale di propaganda prima che venga diffuso.

Ai lavori della Segreteria Nazionale può partecipare con diritto di parola ma non di voto il Presidente del Comitato Centrale e anche individualmente i Coordinatori Regionali.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA ONORARIA NAZIONALE

Art. 34

La Giunta di Presidenza Onoraria Nazionale è composta da tre Consiglieri Nazionali di Presidenza eletti dal Comitato Centrale. Essa rappresenta l’unità del Movimento e garantisce la sostanziale rispondenza dell’attività politica alla continuità storico-ideale e alla tradizione culturale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Essa elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 35

II Segretario Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove, attua e dirige l’azione politica, operativa e organizzativa. Può convocare ogni organo territoriale del Movimento e ha il potere di deferire agli organi disciplinari del Movimento ogni iscritto, adottando anche in attesa di definitiva decisione, provvedimenti sospensivi. In caso di particolare gravità può disporre provvedimento di espulsione. Impugnabile avanti la Giunta della Presidenza Onoraria.

Unica eccezione per i componenti del Comitato centrale per la cui espulsione è necessaria la ratifica dello stesso Comitato Centrale

Presiede e coordina le riunioni della Segreteria Nazionale. Nomina:

  • la Segreteria Nazionale;
  • il Segretario Amministrativo Nazionale;
  • la Responsabile Nazionale Femminile;
  • i Commissari coordinatori Regionali.

Il Segretario Nazionale è il rappresentante legale a tutti gli effetti del Movimento. Determina le direttive per gli organi di stampa e/o le testate ufficiali di proprietà del Movimento e ne nomina i dirigenti, esamina il rendiconto finanziario, compreso quello della stampa del Movimento, sentito il Segretario Amministrativo Nazionale e su relazione del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti. Per gravi motivi dispone lo scioglimento di un esecutivo federale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione stabilendo la data del congresso straordinario per l’elezione delle cariche. Dispone, altresì, per gravi motivi, la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Regione. La Responsabile Nazionale Femminile nomina la sua Segreteria.

Art. 36

II Segretario Nazionale è eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale di cui all’art. 31. Le elezioni possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, appello nominale, a scrutinio segreto.

CAPO VI – IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 37

II Congresso Nazionale stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento, elegge il Segretario Nazionale, il Presidente e il Comitato Centrale, modifica e revisiona lo Statuto. Il Congresso è convocato di norma ogni quattro anni o in via straordinaria su richiesta del 50% piu’ uno dei componenti del Comitato Centrale.

Art. 38

II Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Comitato Centrale del Movimento che, verificatone il regolare insediamento, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all’art 31.

Art. 39

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola:

  1. Delegati eletti dalle Federazioni;
  2. Segretari Federali eletti;
  3. Coordinatori Regionali;
  4. Coordinatori Nazionali delle Nazioni citate nella proposta di legge 105 presentata il 9 maggio 1996 (voto agli italiani all’estero);
  5. Responsabili degli otto collegi di cui alla proposta di legge summenzionata (per i residenti all’estero è ammesso il voto per delega);
  6. Parlamentari nazionali ed europei;
  7. Componenti del Comitato Centrale;
  8. Componenti della Commissione Centrale di Disciplina;
  9. Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  10. Componenti nazionali del Coordinamento Femminile n. 6;
  11. Componenti della Segreteria Nazionale;
  12. Segretario Nazionale;
  13. Giunta di Presidenza Onoraria Nazionale del Movimento;
  14. Medaglie d’oro al valor militare o civile iscritte al Movimento.

CAPO VII – ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 40

Organi disciplinari: Origine, composizione, competenze e funzioni. Il Movimento esercita la funzione disciplinare a carico degli iscritti sulla base di un Regolamento Disciplina, che rappresenta il codice di comportamento degli iscritti, esplicita e chiarisce le violazioni, le sanzioni erogabili, le funzioni e i poteri delle Strutture disciplinari, precisa gli organi legittimati al deferimento, fasi, modalità e durata dei procedimenti, gradi di ricorso e di appello, termini a difesa in ogni grado di giudizio sintetizzati per brevità nello Statuto: in ogni caso di esigenza di chiarimenti si farà pertanto ricorso al Regolamento di Disciplina. L’azione disciplinare viene svolta attraverso il seguente organo:

  1. la Commissione Centrale di Disciplina (CCD).

La Commissione Centrale di Disciplina è composta dal Presidente e daquattro membri eletti dal Comitato Centrale sulla base delle indicazioni del Segretario Nazionale. Il Presidente nomina, nell’ambito della Commissione, un Vice Presidente e il Segretario. I componenti della CCD sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Comitato Centrale che li ha nominati, salvo la decadenza deliberata dal CC su segnalazione del Presidente della CCD, dopo due assenze non giustificate da gravi e documentati motivi, per incompatibilitào per dimissioni. La procedura della sostituzione dei componenti è la medesima di quella della prima investitura: propone, dopo accordi con il Presidente della CCD, i nominativi dei sostituti, che il CC delibera a maggioranza o alla unanimità. Anche senza esposti o deferimenti, la Commissioni Centrale di Disciplina deve iniziare i procedimenti di ufficio ove abbianoconoscenza di qualcuno degli atti o violazioni perseguibili elencati dagli artt. 5 e 42 dello Statuto o nel Regolamento di Disciplina. Il Presidente della CCD partecipa a pieno titolo alle riunioni del CC, e partecipa alla Segreteria per il ruolo e la funzione che gli competono. I componenti della CCD possono partecipare a scopo informativo e senza diritto di voto ad ogni riunione istituzionale – a livello Federale – della vita del Movimento. Viene riconosciuta al Presidente della CCD una funzione equilibratrice e normativa, da svolgersi a ogni livello, di concerto con il Segretario Nazionale, al fine di evitare il sorgere e il consolidarsi di contenziosi disciplinari.

Art. 41

Si procede disciplinarmente a carico dell’iscritto:

a – che non osserva i doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti;

b – che tenga una condotta in contrasto con i principi dell’onore e della dignità; c – che si sia reso indegno dì appartenere al Movimento ai sensi dell’art. 5 dello Statuto;

d – per comportamenti specificati nell’art. 5 dello Statuto e più ampiamente dettagliati nel Regolamento di Disciplina.

ORGANI LEGITTIMATI AL DEFERIMENTO

Art. 42

La richiesta di promuovere l’azione disciplinare può essere inoltrata da chiunque sia venuto a conoscenza dell’illecito disciplinare. I Segretari/Commissari Federali e i componenti del Comitato Centrale possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale; per i componenti del CC è necessaria una ratifica preventiva da parte del Comitato Centrale nella prima seduta ordinaria convocata dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del CC, il deferimento decade anche senza ricorso dell’interessato. Nelle more della ratifica la CCD è autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato mediante lettera raccomandata o P.E.C., contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.

SANZIONI DISCIPLINARI E RICHIESTE AMMISSIONE

Art . 43

Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti:

  1. ammonizione;
  2. censura;
  3. sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento; sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente esclusione dalle liste elettorali;
  4. espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.

L’avvicendamento nell’incarico per gravi violazioni statutarie dà luogo alla contemporanea sospensione dal Comitato Centrale.

PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED EVENTUALI REVOCHE

Art. 44

II Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell’iscritto deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell’organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti del CC deferiti in attesa di ratifica da parte del stesso CC.

MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI

Art. 45

La CCD deve attenersi ai tempi e alle modalità previste dai successivi artt. 47 – 48 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni. Le decisioni della CCD sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

TERMINI A DIFESA

Art. 46

Il deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato all’interessato entro 30 giorni, dall’acquisizione del fatto-evento oggetto del procedimento; l’interessato ha

facoltà sia di essere sentito, sia di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.

DURATA DEI PROCEDIMENTI

Art. 47

Il procedimento, deve essere definito nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla ricezione degli atti, Le singole decisioni vanno comunicate all’interessato mediante Raccomandata. A.R o P.E.C. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.

GRADI DI GIUDIZIO

Art. 48

La CCD decide entro 60 giorni dalla ricezione degli atti. La CCD ha facoltà di compiere atti istruttori integrativi e deve sentire l’incolpato.

Art. 49

Le decisioni assunte dalla CCD sono inappellabili.

Art. 49 bis – Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all’indirizzo ufficiale del competente Comitato di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.

I Comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura.

Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del Comitato di Garanzia di seconda istanza.

La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione ( vedi articolo 48).

L’ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI

Art. 50

Sono definitive e immediatamente esecutive solo le decisioni assunte dalla CCD.

Art. 51

II provvedimento di espulsione deciso dalla CCD, indipendentemente dai promotori della denuncia, ha validità esecutiva, solo a ratifica avvenuta da parte del Segretario Nazionale, salvo per i componenti del C.C., la cui espulsione produce effetti solo dopo la ratifica da parte dello stesso organo.

CAPO VIII – ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 52

II Segretario Nazionale Amministrativo sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento, in diretto collegamento con il Segretario Nazionale; presiede le riunioni del Collegio dei revisori e del Comitato per l’amministrazione; può nominare fra i componenti del Comitato Centrale e tra gli iscritti particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Federazioni e nelle Segreterie Regionali, ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni amministrative delle Federazioni e delle Segreterie regionali, ovvero affidare, di volta in volta, specifici incarichi di revisioneamministrativa.

Art. 53

II Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da 2 componenti. Esso esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Comitato Centrale in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni, nomina due addetti tra i membri stessi del Collegio che dovranno curare l’attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per la rendicontazione delle spese elettorali, sia dei singoli candidati che delle liste del Movimento.

Art. 53 bis Esercizio sociale e bilanci

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato Centrale   sarà   convocato   per   l’approvazione    del rendiconto d’esercizio e del bilancio preventivo.

Il Partito, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da:

  • quote annuali versate dagli iscritti;
  • contributi ed elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
  • rendite di beni immobili e mobili pervenute all’Organizzazione a qualunque titolo;
  • introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per l’attività’ politica, che può essere deliberato  dal Comitato Centrale.

Art. 54

I bilanci preventivi e consuntivi delle Segreterie regionali devono essere sottoposti all’esame del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, che li restituisce con gli eventuali rilievi e, comunque, con una relazione che deve essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria Nazionale Amministrativa.

CAPO IX – GLI ELETTI

Art. 55

Gli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle Assemblee elettive (parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali) devono attenersi, nell’esercizio delle loro funzioni, all’indirizzo politico fissato dal Congresso Nazionale e alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento, ai quali spetta, a norma del presente Statuto, tale funzione. Essi sono tenuti a collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione delle campagne elettorali nelle quali sono candidati e in quelle che comunque interessino il Movimento. Sono tenuti altresì al

corretto adempimento del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell’assemblea e quelle delle commissioni, esercitando l’iniziativa politica, a rendere conto ai competenti organi dell’attività svolta e a mettere il Movimento nelle condizioni di informare l’opinione pubblica.

Art. 56

I parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all’autofinanziamento del Movimento, oltre che secondo quanto stabilito dall’art. 10 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme così percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono ripartite dalla Segreteria Nazionale tra gli organi centrali e periferici secondo parametri che dovrà stabilire. Tutti i rappresentanti del Movimento eletti negli Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall’art. 10. Il Segretario Provinciale è tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.

Art. 57

L’inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee elettive agli obblighi di cui Agli art. 10 e 58 comporta l’esclusione dalla candidatura nelle successive elezioni.

Art. 57 bis – Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dal Comitato Centrale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

Il Regolamento, di cui al comma sopra nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

  1. l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
  2. la democrazia paritaria tra donne e uomini;
  3. il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
  4. l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
  5. la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
  6. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
  7. la pubblicità della procedura di selezione.

Il Regolamento è approvato dal Comitato Centrale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:

  1. individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
  2. determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
  3. nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Articolo 57 ter – Doveri degli eletti

Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.

Gli eletti, hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento, versando ad essa una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta e quantificata dai rappresentati legali o dai Tesorieri competenti.

Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito, nonché di provvedimenti disciplinari di cui al presente statuto

CAPO X – IL COORDINAMENTO FEMMINILE

Art. 58

La Responsabile Nazionale Femminile è nominata dal Segretario Nazionale. È istituito un Comitato Direttivo Nazionale per le Politiche Femminili, composto da sette donne scelte sul territorio nazionale e nominate dalla Responsabile Nazionale Femminile. La composizione del Comitato è soggetta al rinnovo annuale da parte della Responsabile Nazionale Femminile. Le componenti del Comitato non partecipano di diritto al Congresso Nazionale, hanno invece diritto di intervenire ai lavori deirispettivi Coordinamenti Regionali. L’articolazione del Coordinamento a livello provinciale prevede una Responsabile per le politiche femminili, nominata dal Segretario Provinciale, che è membro di diritto della Giunta provinciale. L’incarico è soggetto alla ratifica della Responsabile Nazionale Femminile.

CAPO XI – IL COORDINAMENTO GIOVANILE

Art. 59

È istituito il Movimento Giovanile denominato Gioventù della Fiamma, composto da iscritti al Movimento di età compresa fra i 14 e i 28 anni. G.d.F. è un organo del Movimento e in quanto tale ne segue fedelmente finalità e principi stabiliti nello Statuto, attraverso le deliberazioni congressuali. Il MSFT riconosce a G.d.F. una autonomia funzionale in materia di politiche giovanili, in particolare nei settori scolastico, universitario, culturale, occupazionale e sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali, dell’assemblea e dei Congressi è necessaria, in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammesso il voto per delega, salvo per i residenti all’estero. Le norme sull’incompatibilità possono essere suscettibili di deroghe su motivata proposta della Segreteria Nazionale e ratifica da parte del Comitato Centrale.

Art. 61

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, salvo il caso in cui tale destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 62

Il Movimento non può essere sciolto finchè aderiranno almeno tre iscritti. Lo scioglimento deliberabile unicamente da un Congresso convocato ad hoc.

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione od organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito

l’istituendo organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 3 dicembre 1996, n. 662.

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Così come modificato:

dal IV Congresso Nazionale del Partito – Fiuggi 11/12 Dicembre 2004;

dal Comitato Centrale – Roma 23 Gennaio 2005;

dal Comitato Centrale – Roma 8 Maggio 2005;

dal Comitato Centrale – Roma 24 Giugno 2006;

dal V Congresso Nazionale del Partito – Roma 5/6 dicembre 2009;

dal Comitato Centrale – Roma 23 gennaio 2010.

dal Comitato Centrale – tramite piattaforma Zoom del 4/5 marzo 2023

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